Art. 1
Costituzione
-
Nella circoscrizione territoriale della sezione di
_______________________________ dell'Associazione Nazionale Carabinieri, è stata
costituita un'organizzazione di volontariato denominata
"_______________________________________________ ", di seguito denominata
organizzazione.
-
La sede legale è ubicata in ___________________________________, i contenuti e
la struttura sono democratici, la durata è illimitata e non persegue fini di
lucro.
Art. 2
Principi
-
L'organizzazione , indipendente e apolitica,
ha autonomia patrimoniale e
amministrativa e si ispira ai principi contenuti nello Statuto Organico
dell'Associazione Nazionale Carabinieri - approvato con Decreto Presidenziale n.
1286 del 25 luglio 1956 e successive modifiche.Quale segno
distintivo,l’organizzazione si fregia del logo e delle denominazione
dell’Associazione nazionale Carabinieri,secondo la procedura di cui al
successivo art.20.
-
E' una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel
rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale, regionale
e locale.
Art. 3
Finalità
- L'organizzazione
opera nei seguenti ambiti (*):
-
la promozione e la tutela dei diritti della persona mediante l'assistenza e/o
la vigilanza, prioritariamente nei confronti di portatori di handicap, anziani,
emarginati, minori;
-
la protezione, la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, della
cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonché la promozione e lo
sviluppo delle attività connesse;
-
la protezione civile, nell'ambito della normativa vigente, in tutte le sue
caratteristiche e forme, cioè : previsione, prevenzione e soccorso (ivi
compreso il soccorso sanitario).
Art. 4
Aderenti
-
Sono
aderenti all'organizzazione coloro che sottoscrivono il presente statuto e
coloro che ne fanno richiesta, la cui domanda di ammissione è accolta dal
Comitato esecutivo. Tutti gli aderenti debbono essere soci dell'Associazione
Nazionale Carabinieri ed essere in regola con l'iscrizione presso una qualunque
sezione dell'Associazione stessa.
Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di
accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione.
-
L'ammissione avviene dopo un periodo di prova
fissato dal Comitato esecutivo e decorre dalla data di delibera
del Comitato esecutivo.
(*)
Omettere ciò che non interessa.
Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:
- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno
due anni;
- decesso
- perdita della qualità di socio dell’Associazione Nazionale
Carabinieri
- indegnità deliberata dal Comitato esecutivo;
- mancato rispetto delle norme statutarie,regolamentari e delle
deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità
delle norme statutarie;
In
questi ultimi due casi è ammesso ricorso al Collegio arbitrale il
quale decide in via definitiva;
- Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito
- Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché
per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi
dall'esercizio dell'attività medesima.
Art. 5
Diritti e obblighi degli aderenti
-
Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente
o per delega, di svolgere la prestazione volontaria preventivamente concordata e
di recedere dalla appartenenza all'organizzazione.
-
Gli
aderenti hanno l'obbligo di: - rispettare le norme del presente statuto e le delibere legalmente adottate
dalla organizzazione; - pagare la quota sociale e gli eventuali contributi nell'ammontare fissato
dall'Assemblea; - svolgere la prestazione preventivamente concordata, attenendosi in fase di
impiego alle disposizioni impartite dai responsabili; - partecipare alle attività formative propedeutiche per l'impiego
nell'organizzazione.
Art. 6
Organi
- Sono organi dell'organizzazione:
- l'Assemblea degli aderenti;
- il Comitato esecutivo;
- il Presidente
- il Collegio arbitrale;
- il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 7
Assemblea degli aderenti
-
L'Assemblea è
costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.
-
Essa è
presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria
una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del
timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di
convocazione sia stata consegnata a mano.
-
La
convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti;
in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal
ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni
dalla convocazione.
-
In prima
convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà
più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro
aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il
numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
-
Ciascun
aderente non può essere portatore di più di una delega.
-
Le
deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti e
rappresentati,, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19.
-
L'Assemblea ha i seguenti compiti: - eleggere i membri del Comitato esecutivo; - eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti; - approvare il programma di attività proposto dal Comitato esecutivo; - approvare il bilancio preventivo; - approvare il bilancio consuntivo; - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui
all'articolo 19; - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli
aderenti.
-
Il verbale
di ogni riunione dell'Assemblea viene trasmesso, per conoscenza, allo
Ispettorato regionale ANC competente per territorio.
Art. 8
Comitato esecutivo
-
Il
Comitato esecutivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da
cinque membri. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti, con
solo voto consultivo.I membri eletti hannodiritto a un solo voto.Non è ammeso
il voto per delega o per corrispondenza.
-
Il
Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta
al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale
seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento
della richiesta.
-
Perché la
convocazione sia valida occorre un preavviso di almeno 8 giorni decorrenti dalla
data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la
lettera di convocazione sia stata consegnata a mano.Nel caso in cui la
convocazione sia effettuata via e-mail è sufficiente un preavviso di 6 giorni.
In casi di particolare urgenza, è ammessa la convocazione telegrafica o
telefonica o via fax o e-mail con un preavviso di 12 ore.
-
Esso è
validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri e delibera
a maggioranza semplice dei presenti.
-
Il
Comitato esecutivo ha i seguenti compiti: - fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione; - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo
annuali; - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute
nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone
l'attività e autorizzandone la spesa; - eleggere il Presidente; - nominare il Segretario, il Tesoriere e gli eventuali coordinatori di settore; - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti; - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria
competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; - nominare il componente del Collegio arbitrale.
-
La mancata
partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Comitato
esecutivo determina la decadenza dalla carica.
-
A
sostituire il componente del Comitato esecutivo che per qualsiasi motivo venisse
a mancare,sarà il primo dei non eletti.Qualora all’interno del Comitato
esecutivo,venisse a mancare la maggioranza dei componenti,si dovrà procedere a
nuove elezioni.
Art. 9
Presidente
-
Il
Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Comitato
esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
-
Esso cessa
dalla carica secondo le norme del successivo articolo 15 e qualora non ottemperi
a quanto disposto nei precedenti articolo 7 comma 3 e articolo 8 comma 2.
-
Il
Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in
giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato
esecutivo.
-
In caso di
necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato
esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
-
Adotta i
provvedimenti finanziari a firma congiunta con il Tesoriere.
-
In caso di
assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal
Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nell'organizzazione e, in caso
di parità, dal più anziano di età.
Art. 10
Segretario
-
Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
-
provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "registro degli aderenti", del
"libro dei beni inventariali", del "rapporto annuale delle attività";
-
provvede al disbrigo della corrispondenza;
-
è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle
riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo.
Art. 11
Tesoriere
- Al
Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili
dell'organizzazione. Sotto la propria responsabilità:
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al
Comitato esecutivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che
sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione
nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione
nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in
conformità alle decisioni del Comitato esecutivo, a firma congiunta con il
Presidente.
Art. 12
Collegio arbitrale
-
Qualsiasi
controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente
statuto, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla
determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri
amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità
di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
-
La loro
determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
-
Gli
arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o,
in difetto di accordo, dal Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri,
il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse
provveduto.
-
Il Collegio Arbitrale ha competenza, inoltre, in
materia disciplinare per i casi di cui all'art. 21 comma 3°.
Art. 13
Collegio dei revisori dei conti
-
Il
Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da
due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
-
Il
Collegio ha il compito di vigilare sull’amministrazione dell’organizzazione e
verificare la regolarità delle scritture contabili e della gestione dei
fondi,certificando la veridicitàdel bilancio consuntivo.
-
Esso
agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su
segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
-
Il
Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e
distribuita a tutti gli aderenti.
-
Il
collegio può richiedere la convocazione dell’assemblea per gravi motivi
riguardanti la gestione contabile dell’organizzazione.
Art. 14
Coordinatore di settore
-
In
relazione al numero degli aderenti ed alle attività che intende espletare,
l'organizzazione può articolarsi in più settori d'intervento.
-
Il
Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore
a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore
stesso. Risponde direttamente al Comitato esecutivo che lo ha nominato.
Art. 15
Gratuità e durata delle cariche
-
Tutte le
cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere
riconfermate soltanto per una volta.
-
Le
sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo
scadere del triennio medesimo.
Art. 16
Bilanci
- Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato esecutivo, i bilanci
preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che
deciderà a maggioranza di voti.
- Dal
bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
- Il
bilancio deve coincidere con l'anno solare.
Art. 17
Risorse economiche
-
L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo
svolgimento della propria attività da:
-
quote associative e contributi degli aderenti;
-
contributi dei privati;
-
contributi della Presidenza nazionale o da sezioni dell'ANC;
-
contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni pubbliche;
-
contributi di organismi internazionali;
-
donazioni e lasciti testamentari;
-
rimborsi derivanti da convenzioni;
-
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
-
rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque
titolo.
-
I
fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal
Comitato esecutivo.
- Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del
Presidente e del Tesoriere.
Art. 18
Quota sociale
-
La quota
associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del
Comitato esecutivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di
recesso o di perdita della qualità di aderente.
-
Gli
aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono
partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività della
organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 19
Modifiche allo statuto
-
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea
,dal Comitato esecutivo o da almeno un terzo degli aderenti. Le relative
deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della
maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.
Art. 20
Procedura per il riconoscimento quale Nucleo Anc
Entro un mese dalla costituzione,l’organizzazione deve richiedere ed ottenere da
parte del Presidente nazionale dell’ANC,l’approvazione delle norme sulla propria
organizzazione e attività(statuto) e sul proprio funzionamento (regolamento).La
documentazione,da inoltrarsi attraverso il servizio di Coordinamento nazionale
delle attività di volontariato ANC ( SE.CO.V.),dovrà comprendere il parere
espresso dal Presidente della Sezione,dal Coordinatore provinciale o
dall’Ispettore regionale interessati.Nelle more dell’approvazione,la o.v. non
può fregiarsi dall’appartenenza all’ANC.
-
Il
Presidente nazionale ANC ha la facoltà di disporre visite ispettive,tese a
constatare il perdurare dei requisiti di approvazione di cui al 1° comma.
-
In caso di
inadempienze di leggera entità,l’Ispettore regionale ANC adotterà provvedimenti
di richiamo;per infrazioni gravi(quali violazioni di leggi,comportamenti lesivi
del prestigio e del decoro dell’ANC),il Presidente nazionale,sentito il Comitato
centrale,provvederà alla revoca dell’approvazione.
Art. 21
Uso dell’uniforme ANC
-
L’uso
dell’uniforme ANC da parte degli appartenenti all'organizzazione è prerogativa
esclusiva delle o.v. riconosciute. Essa è indossata esclusivamente nelle
cerimonie ufficiali (per le quali sia prevista) e nei servizi comandati.Nelle
more dell’approvazione,gli aderenti alla o.v. non possono indossare l’uniforme
ANC.
-
Il
Presidente nazionale,attraverso il Secov,determina quali siano gli elementi
distintivi ed i capi che costituiscono l’uniforme che,comunque,deve essere in
armonia con quanto stabilito dalle leggi vigenti.
-
Non sono
tollerati comportamenti contrari a quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2.
Gravi violazioni da parte di singoli soci comporteranno deferimento al
Collegio arbitrale.
Art. 22
Rapporti con l'ANC
-
L’organizzazione mantiene i rapporti con l’Associazione Nazionale
Carabinieri attraverso il Secov, istituito presso la Presidenza nazionale
ANC,mediante relazioni semestrali concernenti la propria attività.
-
L'Ispettore regionale e il Coordinatore provinciale
dell'ANC competenti per territorio possono: - accedere ai locali dell'organizzazione, previ accordi; - verificare libri contabili e quant'altro costituisca documento
ufficiale della organizzazione; - partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di parola,
all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli aderenti e alle riunioni del
Comitato esecutivo; - richiedere l'intervento e la relazione del Collegio dei revisori
dei conti; - richiedere la convocazione d'urgenza del Comitato esecutivo.
-
Il Presidente dell'organizzazione di volontariato
deve comunicare le adesioni ricevute alle sezioni di appartenenza
dei soci.
Art. 23
Scioglimento
-
Lo
scioglimento dell'organizzazione avviene o per delibera dell'Assemblea - con il
voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti - o per la cessata adesione
alla Federazione provinciale di cui all'art. 20, o per il venire meno
dell'approvazione di cui all'art. 21. L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine
alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto del comma seguente.
-
Ai sensi
dell'art. 5 punto 4 della Legge 11/8/1991 n. 266, in caso di scioglimento,
cessazione o estinzione dell'organizzazione di volontariato, i beni che
residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altri organismi
dell'ANC.
Art. 24
Norma di rinvio
-
Per quanto
non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni della
Legge n. 266/1991 e, in quanto compatibili, alle vigenti disposizioni in materia
di associazione previste dal Codice Civile e da altre leggi.
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