Regolamento Nucleo ANC

Parte I Norme generali

Art.1 
Presidente

E’ un socio effettivo ANC e, preferibilmente, non Presidente sezione ANC.

Art.2 
Composizione del Comitato esecutivo

In sede di elezione degli organi della o.v., la maggioranza dei membri del Comitato   esecutivo deve risultare composta da soci effettivi ANC.

Art.3 
Socio “aggregato”

Per completare i quadri operativi con talune professionalità (necessarie all’assolvimento
di un compito temporaneo, altrimenti non fronteggiabile) che non esistono tra i soci ANC, 
possono essere “aggregati” specialisti che, pur non avendo i requisiti per essere soci 
(carabiniere in congedo, parente maggiorenne prossimo di militare dell’Arma in servizio o 
in congedo) desiderano fare parte della o.v.. Le condizioni sono:
   a. debbono possedere una specializzazione reale (es. speleologhi, sommozzatori, cinofili, 
       ecc., nei nuclei di protezione civile; musicanti nei gruppi di volontariato; 
       infermieri, medici, nei gruppi ambulanza e protezione civile);
   b. tale possibilità è da considerarsi eccezionale, cioè limitata a specifiche eventualità 
       contingenti (addestramento, esercitazioni, emergenza);
   c. la partecipazione non può riguardare l’organizzazione né la gestione della o.v. 
       (cioè non possono ricoprire cariche sociali).

Art.4
Convenzioni

Possono essere stipulate, soltanto con enti pubblici di livello locale; con i privati, eccezionalmente, per particolari esigenze di solidarietà sociale.

Art.5
Contenuto Convenzioni

Le convenzioni debbono:
   a. essere sottoscritte dal responsabile dell’Ente locale richiedente il servizio e 
      dal Presidente o.v.;
   b.indicare inizio e termine, modalità di svolgimento del servizio, uniforme, 
      tesserino riconoscimento, copertura assicurativa, eventuale rimborso spese.

Art.6 
Princìpi Convenzioni

Gratuità, sussidiarietà, temporaneità.

Art.7 
Rimborso spese

L’eventuale rimborso spese previsto in convenzione, introitato per intero dalla o.v., deve essere commisurato alla copertura pro-quota degli oneri affrontati per l’organizzazione e/o per la copertura assicurativa.
L’eventuale rimborso corrisposto ai volontari deve essere giustificato da idoneo documento attestante le spese realmente sostenute.
Sono tassativamente vietati i rimborsi forfetari o ad orario.
I criteri per il rimborso spese devono, comunque, essere predeterminati e fissati con apposita delibera.

Art.8 
Contributi alla sezione ANC

Nel caso che la o.v. utilizzi sede e strutture della sezione ANC, può essere previsto che parte delle somme introitate dalle convenzioni vengano rimborsate alla sezione stessa, quale contributo nelle spese di gestione (elettricità, affitto locali, telefono ecc.).

Art.9
Uniforme

Quella approvata dalla Presidenza nazionale ANC.
Volontariato: pantaloni bleu, camicia azzurra, fratino “volontariato” rosso/bleu, cappellino bleu, scudetto del nucleo di volontariato, bracciale.
Protezione civile: tuta rosso/bleu, scudetto del nucleo e cappellino rosso (operativa); pantaloni bleu, camicia azzurra, fratino “protezione civile” rosso/bleu, cappellino rosso e bracciale (rappresentanza).

Art.10
Distintivi

Al di fuori di quelli espressamente previsti per l’uniforme, non sono ammessi altri distintivi. In particolare, è vietato l’uso della fiamma dell’Arma, alamari, scudetti, gradi militari o simili, tubolari sulle spalline e quant’altro si richiami all’abbigliamento impiegato dall’Arma.

Art.11 
Identificazione dell’incarico

Sul petto a dx, su apposito cartellino, dovrà essere specificato l’incarico ricoperto (es.: Presidente, Coordinatore di settore, Capo squadra, soccorritore, ecc.) oltre che il nominativo del volontario.

Art.12 
“Logo” ANC 

Le o.v. ANC sono autorizzate all’uso del “logo” ANC nella corrispondenza, sulle uniformi e sugli automezzi.
Per l’eventuale realizzazione di articoli identici a quelli realizzati dalla Presidenza nazionale, è necessaria la preventiva autorizzazione della stessa, anche perché il “logo” ANC è registrato.

Art.13 
Automezzi ANC

Sugli automezzi deve essere affisso su ciascuna fiancata l’apposito “logo” realizzato dalla Presidenza nazionale ANC. 
La “livrea” dei medesimi deve essere completata con l’applicazione sulla carrozzeria (verniciata di bianco) di una “saetta” rossa del tipo radiomobile.

Art.14 
Denominazione

Per gli automezzi e la corrispondenza in generale, deve essere utilizzata esclusivamente la denominazione approvata dalla Presidenza nazionale (es. “Nucleo volontariato e protezione civile ANC – località”). Anteporre la dicitura ANC (in sigla o per esteso), crea solo confusione in chi legge ed è perciò da bandire.

Art.15 
Paletta segnaletica

L’uso della paletta segnaletica è consentito soltanto quando espressamente previsto dalla Convenzione. 
La paletta, di proprietà dell’Ente territoriale locale, deve essere impiegata per il periodo di durata del servizio e dovrà essere restituita al termine dello stesso.

Art.16 
Circoscrizione territoriale nell’attività delle o.v.

In analogia alla sezione nell’ambito della quale è stata costituita, la o.v. esplica attività di volontariato in una circoscrizione territoriale definita.
Interventi esterni alla circoscrizione stessa debbono:
    a. se programmati, esserlo di concerto con le sezioni competenti per territorio;
    b. per emergenze o necessità non fronteggiabili con personale del luogo, essere portate a 
        conoscenza preventivamente agli organi ANC competenti (sezione, coordinatore
        provinciale) e al Presidente della Federazione provinciale o.v..

Art.17 
Consistenza numerica delle o.v.

L’esigenza di diversificare la presenza delle o.v. sul territorio, richiede che venga posto un limite alla loro consistenza numerica. Da qui, l’esigenza, per le o.v. ubicate in piccoli centri, di contenere il numero degli aderenti alla o.v. a non più di 50; nei centri maggiori, tale numero è bene non superi le 100 unità.

Art.18 
Adesione ad altri organismi di volontariato

E’ precluso alla o.v. ogni rapporto di affiliazione o di subordinazione ad altre organizzazioni di volontariato nazionali, regionali e provinciali. 
Il collegamento potrà essere fatto soltanto dalle Federazioni provinciali, salvaguardando l’autonomia operativa. 
Nell’organizzazione militare, il riferimento è il raggruppamento tattico dei Carabinieri nell’ambito del Reggimento, cioè: i reparti CC mantengono autonomia operativa, ma coordinati a livello superiore.
Eventuali affiliazioni o subordinazioni in atto dovranno essere immediatamente revocate.

Art.19 
Sponsorizzazioni

Le sponsorizzazioni, ancorchè previste per le Onlus dalla legislazione vigente, debbono essere concordate a livello locale con molta cautela e, comunque, in maniera che non impegnino in alcun modo l’ANC.
L’uso eventuale del nominativo o del logo dello sponsor sull’uniforme deve essere discreto nel contenuto e nelle dimensioni.

Art.20
Relazioni periodiche

La o.v. deve inviare alla Federazione provinciale o, in mancanza di questa, alla Presidenza della Consulta nazionale o.v. ANC:
    a. trimestralmente, una relazione sull’attività svolta, gli obiettivi etici raggiunti e copia delle        convenzioni stipulate nel periodo;
    b. entro il mese di febbraio, copia del bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea.
        L’osservanza di tale procedura non esime dalle responsabilità connesse alle eventuali 
        irregolarità formali e sostanziali imputabili alla o.v..

Art.21 
Norme operative

Le norme operative e d’impiego (parte II del Regolamento) predisposte dalla o.v. devono essere approvate dalla Consulta nazionale o.v. ANC o, nelle more della istituzione, dalla Presidenza nazionale ANC. 

Parte II 
Norme particolari

(da formulare a cura della o.v. e sottoporre all’approvazione)